In data 4 agosto 2017, il Ministero dell’Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l’A.I.A., l’A.I.C. e l’A.I.A.C. hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa avente ad oggetto l’adozione di una serie di regole destinate a garantire sicurezza negli stadi e, più in generale, in occasione delle manifestazioni calcistiche, con il dichiarato intento di “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici” al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio”.
Uno degli strumenti previsti dal Protocollo d’Intesa, per il raggiungimento di tali obiettivi, è la responsabilizzazione delle società professionistiche in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi anche attraverso l’obbligo di adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, che preveda l’introduzione del c.d. “sistema del gradimento”, uno strumento messo a disposizione delle società professionistiche per escludere dagli stadi, per un determinato periodo di tempo, i soggetti che hanno assunto un comportamento non conforme al “codice di condotta e regolamentazione” adottato dalle società professionistiche.
Tali propositi si innestano nei più ampi sforzi perseguiti dall’ordinamento sportivo per il contrasto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza.
Coerentemente, la FIGC sensi dell’art. 27 comma 1 del proprio Codice di Giustizia Sportiva (come aggiornato al 21 dicembre 2023) ha previsto l’obbligo per le società di adottare il suddetto codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, il quale:
a) preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, individuando quali condotte rilevanti per l'applicazione del medesimo codice quelle riconducibili ad un evento calcistico che vìolino taluno di detti principi;
b) subordini l'acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice;
c) preveda, in caso di sua violazione, la applicazione, in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti e delle condotte, dell'istituto del “gradimento” quale sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.
Il Cagliari Calcio (anche la “Società” o il “Club”) e i suoi tifosi rifiutano ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo, nonché i comportamenti contrari ai principi di correttezza, probità e civile convivenza e condivide totalmente i propositi sopra esemplificati. Pertanto, ha emanato il presente Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche (il “Codice di Regolamentazione”), che riassume i principi etici e di comportamento in cui si riconosce e che i tifosi rossoblù e, in generale, tutti coloro che accedono, a qualsiasi titolo (anche gratuito), alle manifestazioni sportive organizzate dal Club presso l’impianto sportivo “Unipol Domus” di Cagliari (la “Unipol Domus”), inclusi i sostenitori delle squadre avversarie (di seguito, complessivamente, i “Destinatari”), sono tenuti ad accettare e rispettare.
Attraverso il Codice di Regolamentazione, che si integra con il Regolamento d’uso dell’impianto sportivo Unipol Domus (il “Regolamento Unipol Domus”), consultabile al link https://cagliaricalcio.com/biglietti/stadio/, il Cagliari Calcio intende condividere con i Destinatari le misure e le iniziative che saranno intraprese dalla Società nei confronti di chiunque dovesse violare le previsioni del Codice di Regolamentazione o dovesse tenere comportamenti che, comunque, possano ledere l’immagine e/o la reputazione del Club (di seguito, la “Condotta Rilevante”)
L’acquisto di un biglietto o di un abbonamento per le partite casalinghe di Cagliari Calcio (di seguito, complessivamente, i “Titoli di Accesso”), o l’accesso anche a titolo gratuito alla Unipol Domus, sono subordinati all’accettazione del Codice di Regolamentazione e del Regolamento Unipol Domus pro tempore vigenti.
Il presente documento è stato approvato dagli organi dirigenti della Società che si impegnano a garantirne la divulgazione ai Destinatari, anche mediante la pubblicazione del medesimo, nella versione di volta in volta vigente, sul sito internet www.cagliaricalcio.com e presso la Unipol Domus.
1. Regole di comportamento e definizione di Evento
Rilevano, per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui al successivo articolo 4, tutte le condotte realizzatesi prima, durante, dopo o comunque in occasione di un Evento come infra definito. Per “Evento” si intende “ogni iniziativa o momento organizzato dalla Società Sportiva, o a cui la società partecipa, ricomprendendo perciò (i) le manifestazioni calcistiche disputate dalla Società, ivi incluse le gare amichevoli o, più in generale, le competizioni calcistiche a cui la Società partecipa, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute, e pertanto anche se poste in essere al di fuori della Unipol Domus, incluse le fasi di trasferta; (ii) ogni altro evento organizzato dalla Società nella Unipol Domus, anche diverso dalle partite di calcio e anche se non aperto al pubblico.
Il Codice di Regolamentazione si applica, inoltre, non solo per le condotte verificatesi successivamente all’emissione dei Titoli di Accesso o dei programmi di fidelizzazione, ma anche a quei comportamenti tenuti prima dell’emissione dei Titoli di Accesso.
I comportamenti sottoelencati, i quali rientrano esplicitamente nella definizione di “Condotta Rilevante”, devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, oltre che secondo le previsioni di cui al successivo punto 4. Resta inteso che l’elenco che segue non ha carattere esaustivo.
A. Rifiuto di ogni forma di violenza e discriminazione
Il Cagliari Calcio ripudia qualsiasi forma di violenza sulle persone e sulle cose, nonché ogni forma di insulto, offesa o discriminazione, incluse, a titolo esemplificativo, quelle per motivi di sesso, razza, nazionalità, origine territoriale o etnica, orientamento sessuale, stato di salute, religione, opinioni politiche.
A tal proposito, durante o in occasione di un Evento, ai Destinatari è vietato:
- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica, territoriale, religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte; sono altresì vietati comportamenti minacciosi, violenti o linguaggi ingiuriosi.
- intonare cori e utilizzare espressioni inneggianti alla violenza o alla discriminazione per qualsiasi motivo.
- intonare cori e utilizzare espressioni che costituiscano offesa o insulto, anche in forma indiretta.
- introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, bandiere, i quali, da soli o in combinazione tra loro, possano costituire, per qualsiasi motivo e anche in forma indiretta, espressione di violenza, discriminazione, offesa, insulto.
- usare qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti di altri tifosi, del personale di servizio e delle Forze dell’Ordine, essendo in particolare condannata qualsiasi condotta idonea a generare o ad alimentare scontri, tafferugli, risse, ecc.
B. Fair Play
Il Cagliari Calcio riconosce come fondamentali i principi del Fair Play nello svolgimento dell’attività sportiva.
Pertanto, i Destinatari devono astenersi dal tenere condotte contrastanti con lo spirito di lealtà sportiva, essendo vietato:
- compiere atti diretti o potenzialmente idonei ad alterare il regolare svolgimento dell’Evento (intesa come ogni manifestazione calcistica disputata dalla) o delle competizioni (ad esempio, invasioni di campo o lancio di oggetti);
- offrire, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, denaro o altre utilità a dirigenti o tesserati del Club o di altre società, al fine di alterare il risultato di un Evento;
- indurre (anche con violenza o minaccia) dirigenti o tesserati, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, ad alterare il risultato di una Evento;
- richiedere denaro o altre utilità non dovuti, anche in forma indiretta o per il tramite di interposta persona, a dirigenti o tesserati del Club o di altre società per l’ottenimento di indebiti benefici.
C. Correttezza e probità
La Società incoraggia i tifosi rossoblù a manifestare il proprio sostegno al Club, nel rispetto della normativa relativa agli striscioni e alle coreografie (consultabile al link https://cagliaricalcio.com/biglietti/stadio/).
In considerazione delle prioritarie esigenze di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive all’interno dell’impianto sportivo presso cui si svolgono le competizioni in un clima sereno e di tutelare l’immagine e la reputazione del Club, ai Destinatari è fatto divieto di:
- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga prima, durante e dopo il termine dell’incontro senza giustificato motivo;
- arrampicarsi sulle strutture della Unipol Domus, scavalcare cancelli, balaustre e barriere di ogni tipo;
- danneggiare, deteriorare, sporcare, imbrattare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi della Unipol Domus;
- introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale imbrattante e sostanze stupefacenti;
- introdurre o detenere materiale infiammabile, materiale esplosivo, materiale pirotecnico, fumogeni, bengala, fuochi artificiali o petardi;
- introdurre armi da fuoco, coltelli o altri oggetti da taglio e qualsiasi strumento atto ad offendere;
- introdurre bagagli ingombranti, ombrelli con la punta, pietre, biglie, bottiglie o contenitori di vetro o alluminio, ed ogni altro oggetto che possa arrecare danno se lanciato. È vietata agli spettatori l'introduzione di bottigliette in PET di qualsiasi dimensione, anche se prive di tappo. Le bevande dovranno essere travasate all'interno di bicchieri di carta o plastica prima dell’ingresso;
- introdurre sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser);
- introdurre nelle aree degli spalti passeggini, seggiolini o attrezzature che potrebbero occupare spazi non specificatamente adibiti o compromettere l’esodo degli spettatori;
- introdurre fotocamere dotate di obiettivo tipo reflex e binocoli di grandi e medie dimensioni; non è inoltre consentito (eccetto alle persone autorizzate) utilizzare attrezzature in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video, e informazioni o dati inerenti all’evento che si terrà all’interno della Unipol Domus. Il copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, alla Società;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
- svolgere qualsiasi tipo di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;
- occupare all’interno della Unipol Domus un posto diverso da quello assegnato in virtù del Titolo di Accesso, salvo non espressamente autorizzati dalla Società su autorizzazione delle competenti autorità;
- introdursi all’interno della Unipol Domus privi di validi Titoli di Accesso e/o con Titoli di Accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità;
- svolgere attività di bagarinaggio, cedere o acquistare Titoli di Accesso attraverso canali non ufficiali o piattaforme che alimentano il fenomeno del c.d. secondary ticketing;
- esporre cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni che ostacolino la visibilità ad altri tifosi e che non siano stati esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (il “G.O.S.”);
- organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal G.O.S su richiesta della Società;
- accedere e trattenersi all’interno della Unipol Domus sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o in stato di ubriachezza alcolica;
- introdurre all’interno della Unipol Domus animali di ogni tipo e specie;
- sottrarre qualsiasi tipologia di bene (ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, indumenti e/o attrezzature sportive, e non, di qualsiasi genere, cimeli esposti all’interno del museo “Cagliari 1920 History and Gallery”) dalla Unipol Domus e dalle aree di pertinenza della medesima, compresa l’area riservata esterna, nonché le aree adibite a parcheggio auto;
- porre in essere qualsiasi comportamento violento, offensivo, denigratorio, minaccioso, anche perpetrato attraverso l’utilizzo dei social media;
- diffondere, senza autorizzazione, immagini ritenute lesive dei diritti radiotelevisivi e dati allo scopo di betting.
- in generale, compiere – anche attraverso l’uso di social media – azioni volte a minacciare, denigrare, offendere, contestare persone, autorità e istituzioni pubbliche o private, inclusa la Società, i suoi dipendenti e/o rappresentanti, il personale di sicurezza, gli steward presenti all’interno dello stadio, nonché in relazione a tutte quelle condotte che comportino penalizzazioni amministrative per la Società, o che comunque siano idonee a recare nocumento agli interessi e/o all’immagine e/o al nome e/o alla reputazione e/o al decoro della stessa.
D. Titoli di Accesso
I Destinatari sono tenuti ad adeguarsi alle misure di sicurezza e di controllo disposte dalla Pubblica Autorità e/o dalla Società per motivi di ordine pubblico e tutela della salute pubblica e, a tal fine, devono rispettare la figura dello steward presente nell’impianto sportivo e seguirne le indicazioni e/o richieste sia durante le fasi di ingresso e deflusso, che durante tutto lo svolgimento della manifestazione sportiva.
I Destinatari sono altresì tenuti al rispetto delle regole riguardanti:
- l’eventuale incedibilità dei Titoli di Accesso, fatto salvo quanto previsto dal Club;
- l’eventuale divieto di introduzione di materiale e oggetti vietati;
- il collocamento dei tifosi ospiti esclusivamente all’interno del settore loro dedicato;
- l’adozione di restrizioni per l’accesso agli impianti sportivi per i tifosi del Cagliari Calcio.
2. Il Supporter Liaison Officer
Allo scopo di assicurare un dialogo adeguato, diretto e costruttivo tra il Club e la tifoseria, fornendo a quest’ultima un punto di riferimento immediato, il Cagliari Calcio ha nominato un responsabile per i rapporti con la tifoseria o Supporter Liaison Officer (lo “SLO”). I tifosi potranno confrontarsi con lo SLO per eventuali problematiche, informazioni e iniziative connesse alla partecipazione alle competizioni sportive, scrivendo a slo@cagliaricalcio.com.
3. Accertamento delle violazioni
La Società, al fine di accertare la violazione del Codice di Regolamentazione ed individuarne l’autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera certa, trasparente ed oggettiva l’accadimento dei fatti, tra cui:
- le immagini dell’impianto di videosorveglianza della Unipol Domus;
- la percezione diretta del personale steward in servizio, dei componenti dell’ufficio SLO e/o del Delegato per la Sicurezza e/o del suo Vice;
- la percezione diretta del personale, a qualunque titolo, del Cagliari Calcio;
- le informative della Polizia Giudiziaria;
- ogni altro elemento oggettivo.
4. Misure Sanzionatorie
Il Cagliari Calcio si impegna affinché i propri tifosi e, in generale, tutti coloro i quali intendano partecipare alle Gare e alle manifestazioni sportive della Società possano fruire dello spettacolo calcistico in un ambiente sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e dei bambini.
In quest’ottica, conformemente a quanto previsto dall’art. 27 del vigente Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e in applicazione dell’istituto del “gradimento” di cui al comma 1, lett. c) del predetto art. 27, la violazione dei principi e delle regole comportamentali indicate nel Codice di Regolamentazione e nel Regolamento Unipol Domus sarà oggetto di specifici provvedimenti e misure sanzionatorie da parte della Società.
In caso di violazione del Codice di Regolamentazione e/o del Regolamento Unipol Domus, il Cagliari Calcio si riserva di esercitare in qualsiasi momento, anche congiuntamente e senza che ciò comporti pretese di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Società, l’insindacabile diritto di adottare le seguenti misure sanzionatorie:
- “Richiamo Scritto”, che consiste nell’invito scritto rivolto ai Destinatari responsabili della Condotta Rilevante di non reiterare in futuro un’ulteriore Condotta Rilevante;
- “Allontanamento dall’Impianto Sportivo”, che consiste nell’accompagnamento dei Destinatari responsabile di una Condotta Rilevante all’esterno dell’area dello Unipol Domus anche in corso di Gara, nel rispetto dei limiti di legge;
- “Sospensione del Gradimento”, che consiste nell’interdizione dall’accesso alla Unipol Domus da un minimo di 1 (una) Gara ad un massimo di 3 (tre) Gare, trattenendo a titolo di penale i corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
- ”Risoluzione dell’Abbonamento”, che consiste nella risoluzione unilaterale e con effetto immediato del diritto dei Destinatari ad assistere alle gare disputate dalla Società all’interno della Unipol Domus nel Campionato di Serie A 2025-2026, con trattenuta a titolo di penale dei corrispettivi pagati per gli eventi non fruiti;
- “Revoca del Gradimento” che consiste nell’interdizione dall’accesso alla Unipol Domus da un minimo di 3 (tre) Gare ad un numero indefinito di Gare (e quindi anche in perpetuo) a discrezione della Società;
- “Rifiuto del Gradimento”, che consiste nell’impossibilità di essere Destinatario di cessione dei Titoli di Accesso.
La valutazione della gravità della condotta dei Destinatari è demandata alla Società, la quale potrà tenere in considerazione:
- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento, ove verificabili;
- della gravità del danno o del pericolo di danno cagionato;
- la tipologia di interesse offeso dalla Condotta Rilevante;
- le circostanze di tempo e di luogo e ogni altra modalità della Condotta Rilevante;
- l’aver commesso in passato una o più Condotte Rilevanti;
- del concreto ravvedimento/pentimento da parte dell’interessato.
- della commissione di violazioni dello stesso tipo nei tre anni precedenti;
- del ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe.
La Società potrà prendere in particolare considerazione eventuali atteggiamenti riparatori posti in essere dai Destinatari nell’immediatezza della violazione, ivi compresa la tempestiva ammissione delle proprie responsabilità in grado di consentire alla Società (i) di collaborare concretamente con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per identificare il/i sostenitore/i responsabile/i delle Condotte Rilevanti, (ii) agire immediatamente per eliminare le Condotte Rilevanti o le eventuali conseguenze delle medesime; (iii) evitare o quantomeno ridurre la portata di eventuali sanzioni inflitte alla Società a titolo di responsabilità oggettiva/aggravata ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
Segnatamente, tale eventuale fattiva collaborazione – per essere presa in considerazione ai fine dell’applicazione di eventuali misure sanzionatorie in misura ridotta – dovrà realizzarsi nell’immediatezza della Condotta Rilevante e comunque non oltre l’emanazione di eventuali provvedimenti sanzionatori delle competenti autorità sportive e non.
Resta inteso che l’istituto del gradimento e l’applicazione di eventuali misure sanzionatorie non pregiudica alla Società ogni iniziativa utile finalizzata al recupero (i) degli importi che dovesse essere condannata a pagare a titolo di ammende inflitte attraverso provvedimenti/decisioni/comunicati delle competenti autorità (sportive e non) a titolo di responsabilità per i fatti dei propri sostenitori, così come previsto dal Codice di Giustizia Sportivo della FIGC; nonché (ii) di ogni altro importo che a qualsiasi titolo dovesse essere tenuta e/o condannata a corrispondere in conseguenza delle Condotte Rilevanti.
Resta altresì inteso che, anche in caso di applicazione nei confronti dei Destinatari di una delle predette misure sanzionatorie, restano comunque fermi gli ulteriori profili di rilevanza delle violazioni ai sensi della normativa vigente, nonché i provvedimenti e le sanzioni che dovessero essere adottati dalla Pubblica Autorità.
Le predette misure sanzionatorie potranno essere applicate anche ai minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
5. Procedimento sanzionatorio
Il soggetto interessato sarà informato circa la contestazione della condotta, con descrizione della violazione del Codice di Regolamentazione, mediante comunicazione inviata a mezzo e-mail, posta elettronica certificata o raccomandata A.R., all’indirizzo di residenza indicato al Club in sede di emissione dei Titoli di Accesso o risultante dai pubblici registri.
Il soggetto interessato avrà facoltà di presentare alla Società le proprie osservazioni e/o giustificazioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, a pena di decadenza, al fine di una valutazione da parte della Società ai sensi del precedente punto 4.
Fermo restando il diritto del Club di assumere provvedimenti cautelari di sospensione preventiva dei Titoli di Accesso e/o rifiuto a contrarre già in sede di invio della contestazione, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della contestazione il Club assumerà le misure sanzionatorie da applicare ai trasgressori, unitamente alla relativa decorrenza, informando gli interessati secondo le modalità di cui al primo paragrafo del presente punto 5.
Nel caso in cui il soggetto interessato si avvalga della suddetta facoltà, il summenzionato termine di 30 (trenta) giorni decorrerà dalla ricezione da parte della Società dell’eventuale comunicazione contenente le proprie osservazioni e/o giustificazioni.
6. Modifiche
La Società si riserva di modificare in ogni momento il Codice di Regolamentazione con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già acquistato Titoli di Accesso, anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito www.cagliaricalcio.com o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto. I soggetti interessati sono comunque tenuti verificare ogni eventuale modifica del Codice di Regolamentazione sul sito della Società.